I servizi d’investimento
Cosa sono?
Attraverso i servizi di investimento gli intermediari (banche, SIM ecc.) ci consentono di impiegare, sotto varie forme, i nostri risparmi in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi, contratti e strumenti derivati ecc.).
I servizi e le attività di investimento, puntualmente individuati dalla legge (Testo unico della finanza), sono:
- esecuzione di ordini per conto dei clienti – è l’acquisto o vendita di titoli per conto del cliente;
- negoziazione per conto proprio – è l’acquisto dal cliente o la vendita al cliente di titoli di proprietà dell’intermediario;
- gestione di sistemi multilaterali di negoziazione – si tratta di sistemi che consentono e di far incontrare, sulla base di regole predeterminate, proposte di acquisto e di vendita provenienti da una pluralità di operatori. Per molti versi sono assimilabili ai mercati regolamentati;
- ricezione e trasmissione di ordini – l’intermediario riceve dal cliente un ordine di acquisto o vendita di titoli e lo trasmette ad altro intermediario per l’esecuzione;
- sottoscrizione e/o collocamento – è la distribuzione di strumenti finanziari, nell’ambito di un’offerta al pubblico standardizzata, sulla base di un accordo con l’emittente (o offerente);
- gestione di portafogli – è la gestione del nostro patrimonio, svolta dall’intermediario, investendolo in strumenti finanziari;
- consulenza in materia di investimenti – il consulente fornisce consigli o raccomandazioni personalizzati (cioè ritenuti adatti al cliente) circa una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.
Chi può prestare servizi di investimento
I servizi di investimento, in quanto coinvolgono un tema importante come il risparmio, possono essere prestati solo da intermediari dotati di una specifica autorizzazione. I principali soggetti che possono essere autorizzati sono:
- società di intermediazione mobiliare (sim) italiane: possono essere autorizzate dalla Consob ad offrire tutti i servizi di investimento;
- banche italiane: possono essere autorizzate dalla Banca d’Italia ad offrire tutti i servizi di investimento;
- società di gestione del risparmio: possono essere autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di gestione di portafogli, dell’attività di consulenza e di commercializzazione di fondi comuni o sicav;
- banche di Paesi comunitari: possono offrire in Italia i servizi per i quali sono state autorizzate dall’autorità di vigilanza del Paese d’origine;
- imprese di investimento di Paesi comunitari: possono offrire in Italia i servizi per i quali sono state autorizzate dall’autorità di vigilanza del Paese d’origine.
- Quando si entra in contatto con un intermediario è bene verificare che sia autorizzato. Intrattenere rapporti con soggetti che operano abusivamente potrebbe portare a brutte sorprese.
Gli intermediari … al nostro servizio
Gli intermediari devono rispettare principî e regole di condotta, il cui fine è quello di favorire i propri clienti nell’effettuare scelte di investimento informate, consapevoli e rispondenti alle loro esigenze;
Gli intermediari, quindi, per servire al meglio gli interessi dei propri clienti devono operare con:
- diligenza, ossia in maniera professionalmente adeguata;
- correttezza, ossia comportarsi con lealtà, senza secondi fini oltre quello dell’interesse del cliente e rispettando tutte le prescrizioni;
- trasparenza, ossia rendendo al cliente tutte le informazioni importanti in relaziona al servizio prestato e agli strumenti finanziari offerti.
Non solo: gli intermediari devono andare oltre fino a “consigliarci” se l’investimento proposto fa per noi. A loro spetta infatti di valutare che esso sia:
- adeguato, cioè se corrisponde ai nostri obiettivi di investimento, se pone a nostro carico rischi non sopportabili o che comunque non siamo in grado di comprendere. La valutazione di adeguatezza è prevista solo per i servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli;
- appropriato, cioè se siamo in grado, in base alle nostre conoscenze ed esperienza, di comprenderne i rischi. La valutazione di appropriatezza deve essere fatta per tutti i servizi di investimento.
L’intermediario può valutare se un investimento è adeguato o appropriato solo se ci conosce. E per farlo, prima di instaurare il rapporto ci sottoporrà un questionario per acquisire informazioni in merito alla nostra:
- conoscenza ed esperienza in materia di investimenti;
- situazione finanziaria;
- obiettivi di investimento,–cioè per quanto tempo vogliamo investire il nostro denaro, la nostra propensione al rischio e le finalità per cui investiamo.
Il suggerimento è di fornire senza esitazioni e diffidenza le informazioni richieste. Solo così ci potrà essere reso un servizio efficace.