Gli operatori finanziari

Gli operatori finanziari

Banche

Le banche sono tipicamente i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria; possono però prestare nei confronti del pubblico anche servizi e attività di investimento, oltre ai servizi accessori.

In base a dove è situata la sede legale, possono distinguersi in:

  • banca italiana;
  • banca comunitaria, con sede legale e amministrazione centrale in uno Stato comunitario diverso dall’Italia;
  • banca extracomunitaria, con sede legale in uno Stato extracomunitario.

Le banche comunitarie ed extracomunitarie possono svolgere la loro attività in Italia:

  • tramite succursale, cioè una sede, sprovvista di personalità giuridica, che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività della banca;
  • in libera prestazione di servizi, cioè senza stabilire succursali nel nostro territorio, operando direttamente (ad esempio attraverso servizi on-line) dal proprio Stato di origine.

Le banche italiane ed extracomunitarie possono prestare servizi e attività di investimento in Italia sulla base di un’autorizzazione rilasciata dalla Banca d’Italia, sentita la Consob.

Le banche comunitarie sono autorizzate nello Stato di appartenenza e possono prestare servizi di investimento in Italia (sia tramite succursale sia in libera prestazione di servizi) a seguito di una semplice comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’Autorità competente dello Stato di appartenenza. La Banca d’Italia dà notizia alla Consob delle autorizzazioni ricevute.

In base ai principi comunitari, l’operatività in Italia in regime di libera prestazione di servizi da parte di banche comunitarie è sottoposta esclusivamente alla vigilanza dell’Autorità del Paese di origine (alle Autorità italiane non sono pertanto riconosciuti poteri/doveri di vigilanza).

Nel caso in cui, invece, una banca comunitaria operi in Italia attraverso una succursale, il controllo sul rispetto delle regole di condotta dell’attività svolta dalla succursale italiana spetta alla Consob.

SGR

Le Societa di gestione del risparmio (sgr) sono, insieme alle sicav e alle sicaf, gli unici soggetti che possono svolgere l’attività di gestione collettiva del risparmio (ad esempio, la gestione di fondi comuni di investimento mobiliare). Le sgr possono anche prestare alcuni, determinati, servizi di investimento:

  • la gestione di portafogli (le cc.dd. gestioni patrimoniali);
  • la consulenza in materia di investimenti;
  • la ricezione e trasmissione di ordini (solamente in alcuni specifici casi).

Le sgr sono autorizzate dalla Banca d’Italia (sentita la Consob) dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti per legge (art. 34, comma 1, del Testo Unico della finanza), volti ad assicurare la solidità patrimoniale della società (v. provvedimento della Banca d’Italia dell’8 maggio 2012), la professionalità e l’onorabilità degli amministratori, sindaci e direttore generale e l’onorabilità degli azionisti (v. d.m. 11 novembre 1998, n. 468 del Ministro dell’Economia e della Finanza con).

L’obiettivo di queste regole è far sì che l’attività di gestione, per la sua rilevanza economica e sociale, venga svolta da soggetti qualificati. Sempre la rilevanza dell’attività ha portato a fissare anche regole di condotta (art.  35-decies del Testo Unico della finanza e artt. 65 e ss. del regolamento Consob n. 16190/2010). In particolare, le sgr devono:

  • operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei partecipanti ai fondi;
  • organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse;
  • adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi.

L’attività di gestione collettiva del risparmio è distinta dal legislatore in due parti:

  • istituzione del fondo, e cioè promuovere la sua costituzione e curare, da un punto di vista amministrativo, i rapporti con i partecipanti (procedere alle sottoscrizioni, rimborsi, ecc.).
  • gestione vera e propria, e cioè decidere la composizione del portafoglio.

Entrambe queste attività possono essere svolte da un’unica sgr, ovvero da sgr diverse. In quest’ultimo caso, la sgr che istituisce il fondo si chiama “promotrice”.

L’attività di gestione vera e propria viene di norma svolta da un team di dipendenti della sgr, i gestori, che selezionano gli strumenti finanziari da acquistare o vendere sulla base delle direttive di carattere generale ricevute dal consiglio di amministrazione della sgr.

È anche possibile, però, che la selezione degli strumenti finanziari, per l’intero portafoglio del fondo o per una parte, venga delegata ad un’altra società, che deve comunque essere autorizzata alla gestione (in Italia possono esserlo sgr, sim e banche). Anche in questo caso, comunque, al consiglio di amministrazione della sgr spetta il compito di fornire le direttive di carattere generale e di controllare l’operato del delegato.

SICAV e SICAF

Le società di investimento a capitale variabile (sicav) e le società di investimento a capitale fisso (sicaf) sono, insieme alle sgr, gli unici soggetti che possono svolgere l’attività di gestione collettiva del risparmio. Anzi, questa attività (e le relative attività connesse e strumentali) è l’unica che possono svolgere (sono, cioè, società ad oggetto sociale esclusivo).

Sono autorizzate dalla Banca d’Italia (sentita la Consob) dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti per legge (art. 35 -bis comma 1, del Testo Unico della finanza), volti ad assicurare la solidità patrimoniale della società (v. provvedimento della Banca d’Italia dell’8 maggio 2012), la professionalità e l’onorabilità degli amministratori, sindaci e direttore generale e l’onorabilità degli azionisti (v. d.m. 11 novembre 1998, n. 468 del Ministro dell’Economia e della Finanza con).

L’obiettivo di queste regole è far sì che l’attività di gestione, per la sua rilevanza economica e sociale, venga svolta da soggetti qualificati. Sempre la rilevanza dell’attività ha portato a fissare anche regole di condotta (art. 35-decies del Testo Unico della finanza e artt. 65 e ss. del regolamento Consob n. 16190/2010). In particolare, le sgr devono:

  • operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei partecipanti ai fondi;
  • organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse;
  • adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti.
  • Le sicav e le sicaf sono vere e proprie società di cui i risparmiatori diventano azionisti, acquisendo tutti i diritti connessi, compreso il diritto di voto.
  • Occorre precisare, però, che i risparmiatori acquistano normalmente azioni al portatore che, per legge, consentono un solo voto qualsiasi sia il numero delle azioni sottoscritte. Al contrario, i soci che hanno promosso la costituzione della sicav o della sicaf (i soci fondatori) hanno azioni ordinarie, che attribuiscono un voto per ogni azione. Per questa ragione, la possibilità che i risparmiatori possano imporre in assemblea decisioni in contrasto con la volontà dei soci fondatori è alquanto ridotta, sia per la predetta limitazione ad un solo voto per azionista, sia perché i risparmiatori, pur essendo moltissimi, difficilmente partecipano in massa al voto.

L’attività di gestione vera e propria viene di norma svolta da un team di dipendenti della sicav. i gestori, che selezionano gli strumenti finanziari sulla base delle direttive di carattere generale ricevute dal consiglio di amministrazione.

E’ anche possibile, però, che l’attività di selezione degli strumenti finanziari, per l’intero portafoglio o per una parte, venga delegata ad una sgr. Anche in questo caso, comunque, al consiglio di amministrazione della sicav o della sicaf spetta il compito di fornire le direttive di carattere generale e di controllare l’operato del delegato.

Imprese di assicurazione

Le imprese di assicurazione sono i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa. Esse sono, in via generale, sottoposte alla vigilanza dell’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), che è chiamata a tutelare la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e a garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nei confronti dei clienti.

Anche la Consob esercita dei poteri di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione, ma solo con riguardo all’offerta di polizze appartenenti di rami vita III (assicurazioni sulla vita unit linked e index linked) e V (operazioni di capitalizzazione). La competenza della Consob riguarda però la sola fase della sottoscrizione o del collocamento, per la quale deve essere predisposto un prospetto informativo, redatto secondo i criteri stabiliti dalla Consob, e devono essere rispettate le regole di condotta ordinariamente previste per l’offerta degli altri prodotti finanziari, nonché le relative disposizioni in tema di contratti.

SIM

Le Società di intermediazione mobiliare (SIM) sono le imprese di investimento, aventi sede legale e direzione generale in Italia che, a seguito dell’autorizzazione della Consob, sono iscritte in un apposito albo tenuto sempre dalla Consob. Insieme alle banche possono prestare nei confronti del pubblico i servizi e attività d’investimento, oltre a poter svolgere anche i c.d. servizi accessori.

Queste attività sono state riservate dalla legge alle sim (o alle Banche autorizzate) con l’intento di preservare il pubblico di investitori dai danni derivanti dall’attività di figure di intermediari con scarsa professionalità e onestà, purtroppo presenti nelle cronache degli anni passati.

Le sim sono sottoposte ad una continua attività di vigilanza da parte della Consob, per i profili di trasparenza e correttezza, e della Banca d’Italia, per i profili di solidità patrimoniale, al fine di garantire una corretta operatività ed una adeguata informativa nei confronti della propria clientela.

Imprese di investimento comunitarie

Le imprese di investimento comunitarie sono quei soggetti, diversi dalle banche, aventi sede legale in uno Stato comunitario, diverso dall’Italia, a cui è riservato, insieme ad altri soggetti (banche, sim, ecc) l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e attività di investimento.

Le imprese di investimento comunitarie possono svolgere la loro attività in Italia:

  • tramite succursale, cioè una sede, sprovvista di personalità giuridica, dove viene effettuata direttamente, in tutto o in parte, l’attività della banca;
  • in libera prestazione di servizi, cioè senza stabilire succursali nel nostro territorio, operando direttamente (ad esempio attraverso servizi on-line) dal proprio Stato di origine.
  • Le imprese di investimento comunitarie sono autorizzate nello Stato di appartenenza e possono prestare servizi di investimento in Italia (sia tramite succursale sia in libera prestazione di servizi) a seguito di una semplice comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’Autorità competente italiana, cioè la Consob.

In base ai principi comunitari (principio del mutuo riconoscimento), l’operatività in Italia in regime di libera prestazione di servizi è sottoposta esclusivamente alla vigilanza dell’Autorità del Paese di origine (alle Autorità italiane non sono pertanto riconosciuti poteri/doveri di vigilanza).

Nel caso in cui, invece, una impresa di investimento comunitaria operi in Italia attraverso una succursale, il controllo sul rispetto delle regole di condotta dell’attività svolta dalla succursale italiana spetta alla Consob. Al contrario, la vigilanza sui profili organizzativi (procedure, controlli interni, conflitti di interesse, misure per la salvaguardia dei beni della clientela,…) e prudenziali (contenimento dei rischi e stabilità patrimoniale), nonché l’attivazione di eventuali provvedimenti cautelari e sanzionatori sull’impresa di investimento comunitaria che opera in Italia mediante succursale restano in capo alla sola Autorità del Paese di origine.

Imprese di investimento extracomunitarie

Le imprese di investimento extracomunitarie sono quei soggetti, diversi dalle banche, autorizzati a svolgere servizi o attività di investimento, aventi sede legale in uno Stato extracomunitario.

A queste imprese non si applica il principio del mutuo riconoscimento delle autorizzazioni previsto in ambito comunitario; per poter operare in Italia devono pertanto essere in possesso di una autorizzazione, rilasciata dalla Consob, sentita la Banca d’Italia.

Promotori finanziari

Il promotore finanziario è una persona fisica che esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario di un intermediario (banca, sim, impresa di investimento, sgr, ecc.). Pertanto il promotore è l’unico operatore autorizzato ad incontrare i risparmiatori al di fuori della sede di un intermediario.

Il promotore finanziario deve essere abilitato all’esercizio della professione attraverso l’iscrizione all’Albo nazionale dei promotori finanziari, tenuto da un apposito Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari (APF), costituito in forma di associazione tra l’Associazione Nazionale delle società di collocamento di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento (Assoreti), l’Associazione Nazionale Promotori Finanziari (Anasf) e l’Associazione Bancaria Italiana (Abi).

L’iscrizione è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria e di specifici requisiti di onorabilità (v. D.M. 472/1998). Occorre inoltre superare un esame di idoneità, tenuto dal citato Organismo, ovvero deve essere in possesso di determinati requisiti di professionalità (v. ancora D.M. n. 472/1998).

Il promotore è tenuto a rispettare puntuali regole di comportamento, volte a garantire la massima affidabilità al risparmiatore (artt. 78-82 Regolamento Consob n. 16190/2007).

Il promotore è quindi un professionista che deve supportare il cliente nella scelta dei prodotti e dei servizi finanziari più adatti. Questo presuppone l’attenta analisi, ed il suo continuo aggiornamento, della situazione finanziaria e delle esigenze di investimento del cliente.

Il promotore finanziario può agire per conto di un solo intermediario. Gli intermediari devono costantemente monitorare l’attività dei loro promotori, dotandosi di procedure di controllo e di un’organizzazione interna adeguate, anche perché sono responsabili insieme ai promotori del loro operato.

Il promotore viene retribuito dall’intermediario di appartenenza, in forma di provvigioni. I clienti non devono quindi corrispondere alcun compenso al promotore.

Al promotore è vietato ricevere dall’investitore denaro contante per il pagamento dei servizi e dei prodotti sottoscritti e può ricevere dal cliente unicamente:

  • assegni bancari o circolari, non trasferibili, intestati all’intermediario per cui opera ovvero alla società i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti;
  • ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario i soggetti di cui al punto precedente;
  • strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati a favore dei soggetti di cui al punto precedente.

Per i contratti conclusi “fuori sede” tramite un promotore finanziario è riconosciuta al risparmiatore la “facoltà di ripensamento” che riconosce il diritto di cambiare idea e recedere dal contratto di collocamento di strumenti finanziari, di gestione di portafogli individuali e di negoziazione entro sette giorni dalla data di sottoscrizione, senza alcuna spesa o onere. E’ importante che il promotore stesso chiarisca le modalità con le quali esercitare questo diritto. La “facoltà di ripensamento” deve comunque essere indicata nei moduli o formulari consegnati all’investitore a pena di nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

Consulenti finanziari

  • L’esercizio professionale nei confronti del pubblico del servizio di “consulenza in materia di investimenti” è riservato, come tutti i servizi e attività di investimento, a determinati soggetti (banche, sim, imprese di investimento comunitarie, sgr, ecc).
  • Questa riserva di attività, tuttavia, non pregiudica la possibilità per i consulenti finanziari persone fisiche e per le società di consulenza finanziaria di prestare la consulenza in materia di investimenti. Infatti, la normativa di settore (articoli 18-bis e 18-ter del Testo Unico della Finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) riconosce alle persone fisiche, alle s.r.l. e alle s.p.a. in possesso di determinati requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali (stabiliti con regolamento dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) la possibilità di prestare tale attività, senza detenere somme di denaro e strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Tali soggetti sono detti “consulenti indipendenti“.
  • Caratteristica dei consulenti indipendenti è il fatto di non essere legati ad alcun intermediario. Da ciò conseguono due importanti conseguenze:
  • una maggiore libertà nello scegliere gli investimenti da proporre che non devono necessariamente coincidere con quelli offerti da un determinato intermediario;
  • il fatto che il consulente indipendente è pagato unicamente dal cliente che beneficia del servizio.
  • I consulenti indipendenti dovranno essere iscritti in un apposito Albo tenuto da un  Organismo che deve ancora essere costituito cui verranno riconosciute funzioni di vigilanza e potestà sanzionatoria nei confronti degli iscritti.

Allo stato attuale (settembre 2014):

  • il Ministero dell’Economia e delle finanze ha adottato il Regolamento per la disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l’iscrizione all’albo dei consulenti persone fisiche (decreto del 24 dicembre 2008, n. 206) ed il Regolamento per la disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria (decreto del 5 aprile 2012, n. 66);
  • la Consob ha adottato il Regolamento contenente i principi ed i criteri relativi alla tenuta e gestione dell’Albo, alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con i clienti ed all’attività dell’Organismo (Regolamento n. 17130/2010).

La disciplina della consulenza finanziaria indipendente prevista dalla normativa sopra illustrata entrerà in vigore solo una volta che sarà costituito e reso operativo l’Organismo dei consulenti finanziari. Nel frattempo, in via transitoria, possono comunque prestare attività di consulenza in materia di investimenti tutti i soggetti che già svolgevano la stessa alla data del 31 ottobre 2007.

Gestori di portali di Equity Crowdfunding

In Italia esistono, e sono disciplinati, i portali di equity crowdfunding che sono piattaforme on-line attraverso le quali è possibile acquistare azioni o quote di società innovative che sono in fase di start up. Il termine Equity crowdfunding, infatti, indica il processo con cui più persone (“folla” o crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di modesta entità, per finanziare una società acquistandone le quote o azioni attraverso internet.

Le start-up innovative sono piccole società di capitali (spa, srl o cooperative) italiane, impegnate in settori innovativi e tecnologici o a vocazione sociale. Se sono iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese [link alla pagina del registro delle imprese dedicata alle start up innovative] possono offrire i propri strumenti finanziari (anche) attraverso portali on-line.

Nel sistema italiano, dunque, il portale assume una importanza decisiva in quanto è il luogo (virtuale) dove poter assumere le informazioni necessarie per decidere se investire (tramite internet) in strumenti finanziari emessi da start-up innovative e compiere la procedura per effettuare l’investimento. Essi, inoltre, ricoprono un ruolo altrettanto importante nel facilitare la raccolta del capitale di rischio delle start-up innovative.

Proprio per la loro importanza, i portali sono vigilati dalla Consob.

I portali forniscono agli investitori le informazioni sulle start-up e sulle singole offerte attraverso apposite schede (redatte secondo il modello standard allegato al Regolamento) che possono essere presentate anche con strumenti multimediali tramite immagini, video o “pitch” (le presentazioni, normalmente in formato Microsoft PowerPoint, con cui si descrivono l’azienda, la sua idea di business, le persone che la compongono e i piani che intendono perseguire con l’investimento cercato).

Proprio per il ruolo cruciale che svolgono il legislatore ha ritenuto necessario garantire l'”affidabilità” e la “qualità” del servizio svolto dai portali.

Per questi motivi la gestione di portali è riservata a due categorie di soggetti:

  • i soggetti autorizzati dalla Consob e iscritti in un apposito registro tenuto dalla stessa Consob;
  • le banche e le imprese di investimento (SIM) già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento (i c.d. “gestori di diritto”, annotati nella sezione speciale del registro tenuto dalla Consob).

Il Registro [link alla pagina del sito dove è pubblicato il registro] con l’elenco dei gestori di portali  è consultabile sul sito della Consob.

Ai gestori dei portali iscritti nel registro della Consob si applica una disciplina più “leggera” rispetto a quella dettata per gli intermediari tradizionali presso cui abitualmente i risparmiatori effettuano i propri investimenti.

Come contropartita i gestori iscritti non possono detenere somme di danaro di pertinenza degli investitori né eseguire direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti sui propri portali, dovendo a tal fine trasmetterli esclusivamente a banche o SIM. I gestori non possono poi svolgere in alcun modo consulenza finanziaria nei confronti degli investitori.
Il ruolo fondamentale del portale è quello di fare in modo che gli investitori possano comprendere caratteristiche e rischi degli investimenti proposti, prendendo visione della relativa informativa presente nel portale e della presente sezione di investor education.

Una volta che l’investitore decide di investire in una start-up, il gestore del portale  deve trasmettere l’ordine di adesione ad una banca o una impresa di investimento che provvederanno a perfezionare la sottoscrizione degli strumenti finanziari (e a raccogliere le somme corrispondenti in un conto indisponibile a favore dell’emittente).

In virtù della normativa vigente (nota anche come “disciplina MiFID” stante la derivazione dalla norma europea) le banche e le SIM dovranno svolgere l’attività nel rispetto della disciplina sui servizi di investimento che prevede una serie di obblighi informativi e di comportamento nei confronti degli investitori (tra cui la c.d. “profilatura della clientela“).

Per favorire lo sviluppo del crowdfunding e, quindi, agevolare l’accesso ai finanziamenti da parte delle start-up innovative, il Regolamento prevede una esenzione dall’applicazione della disciplina sui servizi di investimento per gli investimenti che siano complessivamente al di sotto di una determinata soglia pari a:

  • 500 euro per singolo ordine e 1.000 euro per ordini complessivi annuali, per gli investimenti delle persone fisiche,
  • 5.000 euro per singolo ordine e 10.000 euro per ordini complessivi annuali, per gli investimenti delle persone giuridiche.

Le banche e le SIM non hanno bisogno di un’autorizzazione della Consob per gestire un portale per la raccolta di capitali di start-up innovative (in quanto sono già autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento) ma vengono semplicemente annotate nella sezione speciale del registro dei portali previa comunicazione alla Consob.

In questi casi ai rapporti tra il portale e gli investitori si applicano le regole comuni in materia di servizi di investimento.

A tali soggetti non si applicano le regole più restrittive previste per i gestori iscritti alla sezione ordinaria del registro (divieto di detenere somme di denaro e obbligo di trasmissione degli ordini a banche e SIM) e possono quindi gestire integralmente il processo della raccolta di capitali delle start-up innovative. Di contro, non godono della esenzione dalla disciplina di derivazione MiFID per gli ordini al di sotto delle soglie stabilite dal Regolamento Consob.

Fonti: Consob